Anthilia SGR S.p.A. ha aderito all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”), istituito dalla CONSOB (l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari) con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.
L’Arbitro, operativo dal 9 gennaio 2017, è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che consente agli investitori, che abbiano presentato reclamo all’intermediario senza successo, di risolvere la controversia senza rivolgersi all’autorità giudiziaria.
L’ACF è competente in relazione alle controversie fra investitori e intermediari finanziari di valore non superiore a Euro 500.000 e relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Sono invece escluse dalla competenza dell’ACF le controversie che hanno ad oggetto danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF nonché quelle relative a danni che non hanno natura patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all’Arbitro (ACF) non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti di investimento che disciplinano il rapporto fra il cliente e l’Intermediario.
L’accesso all’Arbitro è gratuito per l’investitore e sono previsti termini ridotti per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data.
Il procedimento arbitrale è soggetto alle regole stabilite dalla Consob con la sopracitata delibera n. 19602, cui si rimanda per ogni eventuale dettaglio.
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito internet dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie disponibile sul sito Anthilia SGR S.p.A. ha aderito all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”), istituito dalla CONSOB (l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari) con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.
L’Arbitro, operativo dal 9 gennaio 2017, è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che consente agli investitori, che abbiano presentato reclamo all’intermediario senza successo, di risolvere la controversia senza rivolgersi all’autorità giudiziaria.
L’ACF è competente in relazione alle controversie fra investitori e intermediari finanziari di valore non superiore a Euro 500.000 e relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Sono invece escluse dalla competenza dell’ACF le controversie che hanno ad oggetto danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF nonché quelle relative a danni che non hanno natura patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all’Arbitro (ACF) non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti di investimento che disciplinano il rapporto fra il cliente e l’Intermediario.
L’accesso all’Arbitro è gratuito per l’investitore e sono previsti termini ridotti per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data.
Il procedimento arbitrale è soggetto alle regole stabilite dalla Consob con la sopracitata delibera n. 19602, cui si rimanda per ogni eventuale dettaglio.
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito internet dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie disponibile sul sito www.acf.consob.it.